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Asseverazione, legalizzazione, apostille su originali e su traduzioni, consolarizzazione... Di cosa si tratta?.

Asseverazione, legalizzazione, apostille, consolarizzazione

  Dopo quasi trenta anni di lavoro nel settore amministrativo/legale (e quindi delle traduzioni giurate/asseverate e della legalizzazione/apostillatura o consolarizzazione di documenti originali e/o delle loro traduzioni), ne abbiamo viste e sentite ormai di tutti i colori. Questo è certamente un settore di cui il grande pubblico ha una limitata conoscenza, e dove come spesso capita alcuni "pseudo-esperti" si propongono (a volte con prezzi stracciati) offrendo servizi che si rivelano spesso carenti, errati, se non delle vere e proprie truffe. Le procedure per il giuramento/asseverazione di una traduzione, per la certificazione di una traduzione, per il riconoscimento della autenticità e validità di un documento originale o della sua traduzione giurata o traduzione certificata in qualsiasi lingua, sono a volte complesse ed elaborate, ed in tutti questi casi sbagliare o "saltare un passaggio" significa ritrovarsi con un documento inutilizzabile, contestabile, non accettato dalle Autorità a cui viene presentato.

  Vediamo quindi con questo articolo di fare chiarezza sul significato dei vari termini (e dei sinonimi comunemente utilizzati) e sui riferimenti normativi delle varie procedure, in Italia e all'estero. Procediamo quindi con gli iter a cui possono essere sottoposti vari documenti, nominando le procedure e mettendole in relazione tra loro e con le tipologie di documento, e descrivendo in capitoli successivi le procedure stesse una per una. Ipotizziamo di avere
a) un passaporto, italiano o di un Paese diverso
b) un certificato di nascita, italiano o di un Paese diverso
c) una lettera di incarico (una nomina, una procura), italiana o di un Paese diverso
d) un contratto, italiano o di un Paese diverso
e) una sentenza di un tribunale (divorzio, condanna penale o civile), italiana o di un Paese diverso.

Il Passaporto

  Il passaporto è un documento sia di viaggio che di riconoscimento, rilasciato in Italia dal Ministro degli Affari Esteri o, per mezzo di delega, dal questore (art. 5 della legge n. 1185/1967), e firmato da un funzionario delegato. Quello italiano è un passaporto che permette di viaggiare in 188 diversi Paesi senza il bisogno di ottenere un visto preventivo. Nella maggior parte dei Paesi esteri il passaporto è rilasciato da Autorità corrispondenti al Ministero degli Esteri o Questure, o da organismi paralleli. Il passaporto è un esemplare unico, ovvero un documento al quale non può essere allegata una traduzione (con pinzatura e annulli sui margini di giunzione) o apposti ulteriori bolli, diritti e timbri per asseverazione o apostillatura. Come fare quindi quando è necessario "aggiungere carta" (traduzione, asseverazione, apostille, ecc.) ad un passaporto? Si fanno fotocopie di buona qualità delle pagine necessarie/rilevanti, alle quali viene apposto un timbro di copia conforme all'originale presso un Ufficio Comunale. La copia conforme è quindi il materiale che entra a far parte e viene sottoposto ai procedimenti successivi, mentre il passaporto rimane intatto e disponibile per il suo utilizzo. Ma perchè può servire la traduzione e la legalizzazione di un passaporto? Può capitare ad esempio per pratiche di emigrazione, immigrazione, lavoro, studio, matrimonio... Nella maggior parte dei Paesi per tali pratiche è quindi richiesta la legalizzazione/apostille su una copia conforme dell'originale, quindi la traduzione giurata/asseverata nella lingua del Paese di destinazione per la pratica, con legalizzazione/apostille finale del giuramento/asseverazione.

Il certificato di nascita

  Il certificato di nascita viene emesso da una Amministrazione Comunale e firmato da un Funzionario della stessa. Attenzione perchè i certificati di nascita (come alcuni altri certificati emessi dalle Amministrazioni Comunali) anche in molti Paesi esteri, possono essere emessi in forma digitale, quindi senza firma autografa apposta da un funzionario incaricato: tali certificati pur essendo validi in italia possono non essere riconosciuti in Paesi esteri (ed allo stesso modo i certificati digitali esteri per la presentazione in Italia) perchè non sono legalizzabili/apostillabili sull'originale. Bisogna quindi sempre richiedere un certificato di nascita in formato analogico, con firma del funzionario incaricato. I certificati di nascita, così come molti altri certificati, non sono in genere considerati esemplari unici, in quanto se ne possono avere più copie con facilità. Ma non sempre è così: un certificato di nascita originale con apostille emesso in un lontano Paese straniero, per il quale sia necessaria una traduzione giurata in italiano, è bene che non venga incorporato nel cartaceo del procedimento di traduzione giurata, in quanto diventerebbe inutilizzabile per altri procedimenti paralleli, ma è opportuno che sia sottoposto anch'esso ad una procedura di copia per creazione di una copia conforme all'originale che viene così salvato ed è riutilizzabile. Ma perchè può servire la traduzione e la legalizzazione di un certificato di nascita? Può capitare anche in questo caso per pratiche di emigrazione, immigrazione, lavoro, studio, matrimonio... Nella maggior parte dei Paesi per tali pratiche è quindi richiesta la legalizzazione/apostille sull'originale o su una copia conforme dell'originale, quindi la traduzione giurata/asseverata nella lingua del Paese di destinazione per la pratica, con legalizzazione/apostille finale del giuramento/asseverazione.

La lettera di incarico

  La lettera di incarico o procura è redatta da uno (o più) privato/i cittadino/i che la firma in calce. Nella maggior parte dei casi non si tratta di esemplari unici (è quasi sempre possibile stamparne e firmarne un'altra) ma anche qui, in alcuni casi, può essere necessario/opportuno che sia sottoposta anch'essa ad una procedura di copia per creazione di una copia conforme all'originale, che viene salvato e resta disponibile per procedimenti paralleli.

  Problema comune è quello delle lettere di incarico o procure, che essendo firmate da privati (la cui firma non è depositata presso una Prefettura o luna Procura della Repubblica) non possono essere sottoposte a legalizzazione, apostille, consolarizzazione. Per una apostille sull'originale di tali documenti (come di tutti i documenti firmati da privati) si può quindi procedere:
a) alla firma presso un Notaio che autentica la firma in calce, rendendo con la sua firma depositata il documento sottoposibile alla Procura della Repubblica del Tribunale locale per apposizione della apostille/legalizzazione (le firme dei Notai sono depositate presso la Procura della Repubblica del territorio in cui il Notaio opera);
b) alla firma presso un Ufficio Comunale con richiesta di autentica della/e firma/e stessa/e (i Funzionari Comunali sono delegati per l'autentica delle firme), rendendo tali documenti con firma autenticata pronti per la apposizione di apostille/legalizzazione presso la Prefettura competente per territorio (dove sono depositate le firme di funzionari comunali).

  Per tutti i documenti firmatio da privati è comunque possibile procedere alla traduzione giurata/asseverata nella lingua del Paese di destinazione per la pratica, con legalizzazione/apostille finale del giuramento/asseverazione.

Il Contratto

  Il contratto è una scrittura privata tra due o più cittadini che lo firmano tutti in calce. In alcuni casi non si tratta di un esemplare unico (è talvolta possibile stamparne e firmarne un'altro) ma anche qui, in molti casi, può essere necessario/opportuno che sia sottoposto anch'esso ad una procedura di copia per creazione di una copia conforme all'originale che viene quindi salvato per essere disponibile per archivio o futuri procedimenti. Anche per i contratti è comunque possibile procedere alla traduzione giurata/asseverata nella lingua del Paese di destinazione per la pratica, con legalizzazione/apostille finale del giuramento/asseverazione.

La sentenza di un Tribunale

  Una sentenza di divorzio, un provvedimento giurisdizionale con pronuncia di un Giudice Civile, una sentenza di condanna o assoluzione penale, emessa in Italia o in un Paese diverso, sono documenti rilasciati dalle Cancellerie del Tribunale da cui sono stati emessi. Pur non essendo esemplari unici può non essere semplicissimo o comodo ottenerne delle copie originali, quindi è bene prevedere sin dalla prima richiesta in Cancelleria ad ottenere un numero di copie sufficienti a procedimenti successivi. Tutte le sentenze di Tribunale possono essere legalizzate/ apostillate presso la Procura della Repubblica del Tribunale in cui sono state emesse. Per tutte le sentenze è comunque possibile procedere alla traduzione giurata/asseverata nella lingua del Paese di destinazione per la pratica, con legalizzazione/apostille finale del giuramento/asseverazione.

Altri tipi di documenti

  Vi sono ovviamente altri tipi di documenti emessi/redatti in Italia che può essere necessario far valere all'estero, o emessi/redatti in Paesi diversi che può essere necessario far valere in Italia. Ability Services può occuparsi di qualsiasi pratica o documento, ma con quelli elencati sinora sono state evidenziate le casistiche principali con le procedure relative per avere un cartaceo utilizzabile allo scopo e al tipo di pratica da attivare in un Paese diverso da quello dove è stato redatto/emesso, conservando contemporaneamente l'originale nei casi in cui sia un esemplare unico o comunque molto difficile da ottenere nuovamente.

Richiesta di emissione documenti, apostille/legalizzazione o consolarizzazione su originali, traduzione giurata/asseverata o certificata, legalizzazione/apostille e/o consolarizzazione finale, sono tutti procedimenti di gestione documentale in cui Ability Services è specializzata.

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Apostille

  La Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, normativa internazionale che ha istituito la "apostille" facilita la circolazione di documenti pubblici redatti/emessi in uno Stato parte della Convenzione e facilita la loro produzione in un altro Stato parte della Convenzione. La Convenzione dell'Aja con l'apostille evita quindi le lunghe e spesso costose formalità di un processo di piena legalizzazione di un documento che erano in vigore in precedenza, variando oltretutto da Stato a Stato. La apostille di fatto legalizza un documento, ovvero consiste nell'attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonchè dell'autenticità della firma stessa.

  Sono preposti all'erogazione del servizio:
a) La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG), che provvede, per delega del Ministro degli Affari Esteri, alla legalizzazione con apostille delle firme sui documenti originali.
b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale che provvede alla legalizzazione con apostille degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria, (quindi anche delle firme sui giuramenti delle traduzioni) dai Magistrati e dagli Ufficiali Giudiziari.

  I Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja alla data della stesura del presente articolo (gennaio 2023) sono i seguenti: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Bolivia, Bosnia e Herzegovina, Botswana, Brasile, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burundi, Cina (Hong Kong), China (Macao), Cina (Repubblica Popolare) Capo Verde, Cile, Colombia, Corea del Sud, Cook Islands, Costa Rica, Croazia, Cipro, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, FYR of Macedonia, Georgia, Germany, Giappone, Grecia, Guatemala, Grenada, Honduras, Iceland, India, Irlanda, Israele, Italia, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lettonia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Marocco, Marshall Islands, Mauritius, Messico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Olanda (si applica anche a: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustatius, Sint Maarten), Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito UK (si estende a: Anguilla, Antartico britannico, Bermuda, Cayman, Falkland*, Georgia del Sud e isole Sandwich Meridionali, Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Montserrat, Sant'Elena, urks e Caicos), Repubblica Ceca, Repubblica di Moldova, Repubblica Dominicana, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, SudAfrica, Spagna, Suriname, Swaziland, Sezia, Svizzera, Tagikistan, Tonga, Trinidad and Tobago, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, USA, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela.

Apostille sull'originale

  La apostille sull'originale di un documento attesta pertanto che tale documento è autentico e valido, attestando la qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su tale documento, nonchè l'autenticità della firma stessa. Questo è spesso il primo procedimento necessario per un documento che serve far valere in un Paese diverso da quello in cui è stato emesso. Attenzione quindi ai certificati emessi in forma digitale (senza firma di un funzionario incaricato), inviati via email come PDF o a mezzo posta in formato cartaceo (anche da alcune Agenzie e servizi di gestione documentale e certificati online...!!) perchè anche se viene loro allegata una traduzione, asseverata/giurata, al termine della quale è posta una apostille finale, tali certificati non sono validi e possono non venire riconosciuti/accettati all'estero. La apostille finale è infatti una attestazione di validità del verbale di giuramento della traduzione, non della autenticità del documento originale!! Solo la apostille sull'originale attesta la validità/autenticità del documento in sè, e solo un documento con firma del funzionario incaricato può essere apostillato.
ATTENZIONE ==> Siamo comunque in grado di provvedere alla apposizione di apostille su originali digitali, o cartacei non firmati grazie alla estrazione di una copia conforme degli stessi che poi viene regolarmente apostillata. Questo evita lunghe attese e risolve efficacemente il problema.

  I documenti originali possono quindi essere apostillati solo presso la Prefettura o presso la Procura della Repubblica del territorio dove il documento è stato emesso: altre Prefetture o Procure della Repubblica non hanno infatti depositate le firme dei pubblici ufficiali di altre Province/territori.
Stesso dicasi per documenti emessi da Ambasciate e Consolati esteri sul territorio italiano, che possono essere apostillati solo persso la Prefettura locale relativa ale sede dell'Ambasciata o Consolato (ad esempio, un documento emesso dal Consolato della Federazione Russa di Milano può essere legalizzato con apostilla solo presso la Prefettura di Milano, non presso la Prefettura di Palermo, in quanto in quest'ultima non sono depositate le firme dei funzionari del Consolato in questione!)
Stesso dicasi per documenti di qualsiasi genere emessi sul territorio di un Paese diverso dall'Italia, che non possono essere apostillati in Italia (neppure presso il Consolato in Italia del Paese di origine), in quanto nessuna Prefettrura italiana ha in deposito le firme dei funzionari operanti nel territorio del Paese di origine: solo gli Uffici preposti (corrispondenti alle Prefetture e Tribunali) dal Paese in cui viene emesso un documento possono procedere alla sua legalizzazione/apostilla.

Apostille sulla Asseverazione/Giuramento di una traduzione

  La apostille sulla asseverazione/giuramento o certificazione della traduzione di un documento attesta che tale traduzione asseverata/giurata o certificata è autentica e valida, attestando la qualità legale del pubblico ufficiale (il Cancelliere) che ha apposto la propria firma sul verbale di asseverazione/giuramento della traduzione. Quesa è chiamata anche "seconda apostille" o "apostille finale". Necessaria quando del documento/certificato viene richiesta una traduzione asseverata/giurata, ma non unica apostille necessaria, in quanto come detto nel paragrafo precedente è richiestaa anche la apostille sull'originale che attesta la validità del documento in sè. Nella maggior parte dei casi per dare validità ad un documento in un Paese diverso da quello in cui è stato emesso è quindi necessaria la doppia apostille (sull'originale e sulla asseverazione della traduzione).

Legalizzazione

  La legalizzazione, come l'apostille, consiste nell'attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonchè dell'autenticità della firma stessa. Procedimento utilizzato quando il Paese di destinazione per il documento (o di emissione dello stesso) non appartiene all'elenco degli aderenti alla Convenzione dell'Aja, e non è quindi utilizzabile la apostille. Per molti Paesi di destinazione e per molti Paesi di origine l'unico iter possibile per la legalizzazione è la consolarizzazione, ovvero la certificazione del documento presso un Consolato del Paese di destinazione che sia presente sul territorio del Paese di origine del documento stesso.

  Le nazioni che hanno ratificato la Convenzione di Bruxelles del 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia e Italia), la Convenzione di Budapest del 1977 (Ungheria e Italia) e la Convenzione di Roma del 1969 (Germania e Italia) sono esenti dalla procedura di legalizzazione e apostille, poichè accettano l'autentificazione da parte di un Pubblico Ufficiale del Paese partner senza necessità di ulteriori verifiche.

Consolarizzazione

  La consolarizzazione (o apposizione del visto consolare) è la legalizzazione di un documento presso un consolato o un'ambasciata. Richiede che il documento venga depositato presso la sede presente nel Paese di emissione del documento del consolato o dell'ambasciata di un Paese straniero per un controllo e l'apposizione di una marca ed una dichiarazione consolare che sancisce la sua validità ed autenticità.

  Ad esempio, documenti destinati agli Emirati Arabi Uniti (UAE:: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujaira, Ras al-Khaima, Sharja e Umm al-Qaywayn) devono essere:
a) apostillati su originale
b) tradotti in inglese o in arabo
c) asseverati come traduzione
d) legalizzati sulla asseverazione della traduzione
e) sottoposti al Consolato UAE per la legalizzazione (consolarizzazione) finale

  Procedure simili (corrispondenti) devono venire attivate per i documenti destinati a Qatar, Repubblica Popolare Cinese, ed altri Paesi,

Asseverazione/Giuramento di una traduzione

  L'asseverazione (giuramento) della traduzione di un documento viene richiesta quasi sempre per diplomi, certificati, attestati, nonchè per atti legali, contratti, lettere di incarico, ed in generale in tutti i casi in cui è necessaria una attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale. Una traduzione asseverata è quindi a tutti gli effetti una traduzione giurata.

  Preposto all'erogazione del servizio è il Tribunale. Il verbale di giuramento al Tribunale dev"˜essere firmato dalla persona che ha eseguito la traduzione e che quindi ne assume la responsabilità. Di norma il giuramento può essere prestato contestualmente alla presentazione della traduzione e dell'originale o di una copia conforme dell'originale.

  In Italia non è consentito giurare traduzioni da una lingua non italiana ad un`altra lingua non italiana: le traduzioni asseverate devono obbligatoriamente passare dall`italiano. Ovvero, per avere una traduzione giurata in inglese di un documento originale in lingua francese è necessario operare con una asseverazione della traduzione in italiano del documento originale, e quindi con una seconda asseverazione di una traduzione in inglese del testo italiano,

  Seguito alla asseverazione, se il documento deve essere inviato all'estero si procede alla legalizzazione con Apostille.

Traduzione certificata

  Alcuni Enti ed Autorità di Paesi anche aderenti alla Convenzione dell'Aja richiedono le semplici traduzioni certificate, adattando la loro esigenza a quella che è la normativa vigente nel Paese estero. Abituati al fatto che in molti Paesi i traduttori possono autocertificare ed asseverare le proprie traduzioni, essendo categoria riconosciuta, non esigono che la traduzione certificata presenti bolli nè timbri del Tribunale. Le autorità dei Paesi dove una traduzione giurata/certificata viene riconosciuta chiedono in generale che il cartaceo risultante sia composto dal testo di origine (generalmente documento originale con apostille che ne riconosce l'autenticità) al quale viene allegata la traduzione nella lingua di destinazione accompagnata da una dichiarazione/giuramento del traduttore o dell'agenzia di traduzioni, che indichi i propri dati anagrafici e di contatto e confermi di aver svolto la traduzione al meglio delle proprie capacità e rispettando il testo di partenza.

  Seguito alla certificazione, dato che il documento sarà inviato all'estero dove è accettata la "certificazione giurata" si procede alla legalizzazione con Apostille.

  Ability Services ha una linga esperienza nella fornitura di traduzioni giurate e certificate con i formati previsti dalla maggior parte dei Paesi esteri dove questa forma è riconosciuta. Importante quindi sapere dove deve essere presentata la documentazione, perchè la forma e le caratteristiche della certificazione variano da Paese a Paese.

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